Legge 473/1993 in modifica dell'Art. 727 C.P.
 

Riportiamo qui il testo completo della legge 473 del 22 novembre 1993, che modifica
l'articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali.

Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 1993.

Con la legge 473 del 22 novembre
1993,l'articolo 727 e' sostituito dal seguente:

"Art. 727 (Maltrattamento di animali) -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o
sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche
anche etologiche,o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
e' punito con l'ammenda da lire duemilioni a lire dieci milioni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che 
appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività
di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a
lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della
licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli
animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività' svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine la pena e' aumentata della metà e la condanna comporta
la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento
per almeno dodici mesi."

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

        Data a Roma, addì 22 novembre 1993
        
Scalfaro Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

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