Sentenze della massima Corte di Cassazione

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.)  -  1999  1215 GIUR CASS

 
  • Maltrattamento animale
  • Cane tenuto con catena corta

In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dellagente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sullanimale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione allintegrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.

La Corte ha ritenuto integrato il reato nellaver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza riparo.

(Cass. Pen. Sez. III 29 gennaio 1999 n. 1215 Rivista Penale n. 9/99 783 M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 8473 GIUR CASS

 
  • detenzione di uccelli ai fini di richiamo
  • Gabbie anguste

La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dallart. 4 della legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, può dar luogo tuttavia, alla configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, ove le gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure movimenti fisiologici essenziali come lapertura delle ali.

Cass.pen. sez. III I° luglio 1999 n. 8473 Riv.Pen. n. 10/99 877 S)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 9905 GIUR CASS
 
  • Maltrattamenti di animali
  • Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

 

In tema di maltrattamento di animali, mentre lipotesi dell"incrudelimento" può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura" pure prevista dallart. 727 c.p. può essere configurataanche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo per cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezzora, chiuso a bordo di unautovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi, precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che lanimale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dalleccessivo calore).

Cass.pen. sez. III, 4 agosto 1999 n. 9905 Riv.Pen. n. 10/99 852.S)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 16 GIUR CASS

I limiti posti alla causa di giustificazione dellesercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà,  ed allutilizzazione degli offendicula  concernono anche gli animali.
Lesigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dallesercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito luso degli offendicula nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosita' di  questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato limputata non punibile, ex art. 51 c.p., dal reato di maltrattamento di animali, la suprema Corte ha osservato che vi erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti) alternative, non crudeli ed addirittura, piu' adatte allo scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la   candeggina, atte ad allontanare i gatti ) e  che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con  riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosita' nonche' agli interessi protetti, sicche' anche sotto questo profilo sussiteva la violazione dellart. 51 c.p. tanto piu' che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il  gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).
Ente giudicante
Cass.pen., sez.III, 1 dicembre 1994
Parti in causa
Tomasoni
Riviste
Cass.Pen., 1996, 809 n. Pomanti
Riv. Pen. 1996, 69
Giust.Pen. 1995, II, 677
Rif. ai  codici
CP  art. 51
CP art. 727

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996  7  GIUR CASS

Integra il reato di maltrattamento di animali il comportamento di chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e maleodorante, è stata qualificata come trattamento incompatibile con la loro natura, è quindi un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica per i volatili.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III 10 aprile 1996
Parti in causa
Giusti
Riviste
Riv.Pen. 1996 974
Rif. ai codici
CP art. 727

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997  11 GIUR CASS

Sussistono gli estremi della  contravvenzione di cui allart. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) nel caso di uccelli vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili, strattonati per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti, si infliggono a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze, con offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III  - 11 gennaio 1995
Parti in causa
Cattelan
Riviste
Cass. Pen. 1997 69
Rif. ai codici
CP art. 727

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 601 GIUR CASS

Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Uso di uccelli in funzione di richiami
  • Maltrattamento di animali
  • Detenzioni di animali in condizioni incompatibili con la loro natura
  • Uso di uccelli in funzione di richiami

La norma ricavabile dal nuovo testo dellart. 727 c.p. e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non si trova in alcun modo in una situazione di puntuale ed inevitabile contraddizione con la norma della legge 11 febbraio 1992 n. 157 relativa alluso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda, dal momento che è possibile una interpretazione delle sue disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione di entrambe. E infatti nozione elementare di teoria generale del diritto che labrogazione per incompatibilità (a differenza di quella espressa) intercorrere tra le norme e non tra le disposizioni e che essa si verifica non già quando vi sia una generica non conformità fra nuova e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra le due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali ed irresolubili, tale che lapplicazione di una norma implichi necessariamente ed indefettibilmente la disposizione dellaltra, il che sta a significare che è canone fondamentale di interpretazione quello secondo cui linterprete è obbligato a compiere tutti gli sforzi ermeneutici al fine di salvare la vigenza della norma precedente, ossia è obbligato ad interpretare, fin dove è possibile, nuova e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile, ossia solo quando in nessun modo lapplicazione della nuova norma consenta anche lapplicazione della precedente, linterprete stesso possa dichiarare lavvenuta abrogazione della vecchia norma.
In tema di maltrattamenti di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dellesercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità, che la consumazione delle penne e della coda e lo stress psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.
Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dellart. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate allimputato. In particolare, lipotesi dellincrudelimento verso animali è ben distinta, sia per lelemento oggettivo che per quello soggettivo, dallipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi limputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dellimputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi dellart. 521 e 522 c.p., per violazione del principio di correlazione tra laccusa contestata e la decisione.
(Cass.pen.Sez.III 29/1/1997 n. 601 Riv.pen. n.6/97 651 . M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC. - 1997 604 GIUR CASS

Atti concreti di crudelta', senza giustificato motivo.
  • Maltrattamento di animali
  • Atti concreti di crudeltà
  • Senza giustificato motivo

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dellart.727 c.p., anche secondo la nuova formulazione dellarticolo, ai fini della sussistenza dellelemento materiale dellipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia linflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti è appunto la mancanza di motivi che distingue lincrudelimento della sottoposizione a strazio o sevizie, le crudeltà, inoltre, non possono che essere che fisiche.
Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dellart. 727 c.p., nellipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche e torture, non poneva la riserva della necessità, perché lincrudelimento presuppone concettualmente lassenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dellagente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dallassenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto e futile; inoltre è pacifico che nellipotesi dellincrudelimento lelemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso animali.

(Cass.pen.Sez.III 29/1/1997 n. 601- Riv. Pen. N. 6/97 650 M.)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998  4 GIUR CASS

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dellart. 727 c.p. anche secondo la nuova formulazione dellart. ai fini della sussistenza dellelemento materiale dellipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia linflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è appunto la mancanza di motivi che distingue lincrudelimento dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dellart. 727 C.P. nellipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità, perché lincrudelimento presuppone concettualmente lassenza di qualsiasi giustificato motivo da parte dellagente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dallassenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre è pacifico che nellipotesi dellincrudelimento lelemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III 1 ottobre 1996 n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 IIII
Rif. ai codici
CP  art. 727
Rif. Legislativi
L. 22 novembre 1993 n. 473.

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 9556 GIUR CASS
 
  • Omissione di cure

Il reato di cui all'art.727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di se', il soggetto non si curi piu' del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.

(Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, n.9556 - Rivista Penale, n.5/1999, 501, M.)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 12910 GIUR CASS
 
  • Maltrattamenti animale
  • Uccisione con lacci e tagliole

Integra il reato di cui allart. 727 c.p. nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993 n. 473, che tutela lanimale inteso come essere vivente. La uccisione degli animale le tagliole o i lacci; infatti i lacci uccidono lanimale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicchè vengo inflitte ingiustificatamente sofferenze che integrano il reato in questione.

(Cass.pen. sez. III 11 dicembre 1998 n. 12910 Rivista Penale n. 5/99 501 M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 3 GIUR CASS

Le diverse ipotesi previste dal comma 1 del nuovo testo dellart. 727 C.P. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificatamente contestate allimputato. In particolare, lipotesi dellincrudelimento verso animali è ben distinta, sia per lelemento oggettivo che per quello soggettivo, dallipotesi della sottoposizione degli animali a strazi e sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime   due ipotesi e poi limputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta di una non già semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dellimputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli art. 521 e 522 c.p. per violazione del principio di correlazione tra laccusa contestata e la decisione.
Ente giudicante
Cass.Pen. sez III 1 ottobre 1996 n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 -  1111
Rif. ai codici
CP. Art.  727
CPP. Art. 521
CPP. Art. 522
Rif. legislativi
L. 22 Novembre 1993 n. 473

 

RESPONSABILITA' CIVILE - 1996 143 GIUR CASS

Animali (danni cagionati da)

Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo, o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare  gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico di terzi la responsabilita' per i danni cagionati dagli animali stessi.
Ente giudicante
Cass. Civ. sez. un, 27 ottobre 1995. N. 11173
Parti in causa
Da Lisca c. Prov. Verona -1-
Riviste
Giur. It. 1996 , 1.1. 570
Dir. E Giur. Agr. 1996 615
Rif. ai codici
CC art. 2052



 
Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003

Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane:
Prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora allo scopo di attirare l'attenzione della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema Corte, non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999)

Sempre punibile chi abbandona il cane:
Se un cane gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.

Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete:
Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"

Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:
Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.

Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)

Alcuni cacciatori maltrattano:
La sentenza ha stabilito che alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni sono consentite da altre leggi.

 

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