RELAZIONE SULL'UTILIZZO DI ANIMALI D'AFFEZIONE A SCOPI SPERIMENTALI
 
La differenza fra l'Italia e il resto d'Europa
 
All'interno della Comunità Europea e dei paesi con contratti commerciali con posizione geografica prossima (come ad esempio la Confederazione Svizzera e alcune nazioni dell'est Europa) l'utilizzo di animali a scopo sperimentale è regolamentato dalla DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1986 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (86/609/CEE).
Questa normativa è stata adottata da tutte le nazioni europee.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) "animale", non altrimenti specificato qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi ad esclusione di altre forme fetali o embrionali
b) "animali da esperimento": ogni animale utilizzato o altro animale da utilizzare in esperimenti;
......omissis........
g) "stabilimento" : qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
h) "stabilimento di allevamento": qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
i) "stabilimento fornitore": qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
 
Gli animali per i laboratori possono essere allevati direttamente all'interno delle strutture che poi li utilizzeranno a scopi scientifici oppure in strutture esterne (stabilimenti di allevamento).
Gli stabilimenti fornitori sono invece quelli dove, in pratica, si tengono degli animali senza però farli procreare.
Possono quindi verificarsi tre casi:
1) il laboratorio possiede un allevamento al proprio interno.
2) Il laboratorio acquista animali da uno stabilimento fornitore che è alo stesso tempo stabilimento di allevamento. E' il caso più frequente, tipico dell'Italia, dove lo stesso stabilimento alleva e vende animali ai laboratori (e cioè sia stabilimento di allevamento che stabilimento fornitore).
3) Il laboratorio acquista animali da uno stabilimento fornitore che, a sua volta, li ottiene da uno stabilimento di allevamento.
Non ci sono regole precise riguardo agli stabilimenti di qualsiasi tipologia, infatti uno stabilimento viene definito come qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili.
In teoria, secondo questa normativa, un qualsiasi canile può diventare stabilimento di allevamento e fornitore facendo procreare gli animali o stabilimento solo fornitore vendendo animali senza farli procreare appositamente.
In Italia questo invece non è permesso perché è l'unico paese d'Europa ad avere una legge, LEGGE 14 agosto 1991 n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione Comma 3 recita: I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
Quindi, solo in Italia, i cani dei canili NON possono essere ceduti alla sperimentazione. La sola normativa sulla sperimentazione non proibisce di usare cani da canile, è la legge sul randagismo, solo italiana, che lo proibisce.
Leggi simili sul randagismo non sono state mai emesse in altre nazioni come Germania o Svizzera perché in questi paesi NON è vietata la soppressione dei cani e non hanno il problema del randagismo.
Quando il numero di animali è superiore alle richieste e alle disponibilità di gabbie nei canili, i cani meno adottabili vengono soppressi per non superare mai la capienza massima dei canili.
Questo è il motivo per cui i canili svizzeri e tedeschi sono SEMPRE pieni ma non possono essere mai stracolmi.
Sono oggettivamente più belli e più curati perché non devono mai affrontare situazioni oltre la capienza prestabilita.
Sopprimono tutti i cani che sono oltre la capienza massima prestabilita.
Per quanto riguarda le tipologie di esperimenti che si possono compiere su animali da canile sono da escludere a priori le prove di farmacologia e tossicologia in quanto, per queste tipologie di prove, è necessario conoscere la "storia" dell'animale e avere animali vissuti in ambienti sterili impossibili da avere in un normale canile.
Sicuramente è possibile ed economicamente vantaggioso usare cani da canili per sperimentazione chirurgica, specialmente didattica.
In questo caso non è importante che l'animale sia vissuto in un ambiente completamente sterile; il classico beagle da laboratorio costa molto, circa 400-500 euro, e diviene difficile  economicamente utilizzarne molti per prove chirurgiche.
Un laboratorio potrebbe trovare conveniente comprare da canili a prezzi minori soprattutto per fare esercitare giovani chirurgi o un gran numero di studenti e, soprattutto per le inesperte mani degli studenti, l'utilizzo dei costosi beagle potrebbe essere totalmente proibitivo.
In Italia questo comunque non è permesso per la legge 281 e quindi le Università usano maiali che costano meno e non sono protetti da alcuna legge specifica.
Così come non lo sono gli animali d'affezione nel resto d'Europa.
 
Dr. Massimo Tettamanti
Facoltà di Scienze Ambientali
Università degli Studi di Milano-Bicocca
 
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p.s. il contenuto di questa sezione è molto importante in quanto la piaga dei traffici di animali verso il nord Europa è molto estesa.
Diffondete più che potete e diffidate di chi si si offre di sistemare animali in Germania, Austria Svizzera o chi mentendovi vi promette facili affidi. Controllate sempre lo stato degli animali nel tempo e non allontanateli dal territorio, perchè ricordatevi che la vostra ignoranza, la vostra indifferenza, la vostra complicità, sarà la loro FINE.
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