Castelnuovo Scrivia
DAL PRIMO MARZO. VIETATO ANCHE L´UTILIZZO DI BESTIOLE PER ACCATTONAGGIO "No ai circhi con animali» Ordinanza del sindaco a Castelnuovo Scrivia CASTELNUOVO SCRIVIA - D´ora in poi il circo non potrà più sostare su tutto il territorio comunale, dove sarà vietata anche ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali. Lo prevede un´ordinanza del sindaco, Gianni Tagliani, che porta la data di martedì e ha per oggetto: «Norme contro i maltrattamenti, sulla detenzione e la tenuta degli animali». Il provvedimento prevede, inoltre, il divieto di qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l´utilizzo di animali, anche a soli scopi espositivi, appartenenti o no a specie domestiche, nati o no in cattività. E inoltre, il divieto assoluto di attuare comportamenti lesivi nei confronti di animali e di abbandonarli. E´ vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento, anche in occasione di fiere, mercati, ecc. la cui vincita sia costituita da animali. Le disposizioni sono tante e l´ordinanza va letta attentamente soprattutto da chi possiede animali, perchè i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da 1550 a 2600 euro, oltre al sequestro degli animali secondo quanto previsto dalla legge. L´ordinanza entrerà in vigore dal 1° marzo. «Il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale - dice Tagliani -, tanto che diverse amministrazioni hanno già vietato l´attendamento per circhi e spettacoli che fanno uso di animali». m. t. m. da "LA STAMPA " di giovedì 21 febbraio 2002 |
COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA Ufficio Segreteria
Oggetto : norme contro i maltrattamenti, sulla detenzione e la tenuta degli animali IL SINDACO Considerato che il rispetto della vita e la tutela del benessere degli animali sono capisaldi del progresso sociale e culturale; Considerato che diverse Amministrazioni hanno già vietato l’attendamento per circhi e spettacoli che fanno uso di animali; Ritenuto di dover provvedere a richiamare la pubblica attenzione sulla necessità di rispettare l’ambiente ed in modo particolare gli animali; Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi; Vista la Legge 22 novembre 1993 n.473 recante “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali” che sostituisce l’art.727 del Codice Penale; Vista la legge 7 febbraio 1992 n.150 e s.m.i., con la quale lo Stato Italiano ha regolamentato il traffico internazionale di specie selvatiche di animali; Visto l’art. 1 della legge 12/06/1913 n.611 sulla protezione degli animali; Visto l’art.672 del Codice Penale (omessa custodia e malgoverno degli animali) Visto l’art.638 del Codice Penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui) Visto il D.M. 31/12/1979 concernente l’attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di animali in via di estinzione; Visto il D.M. 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione); Vista la legge 14 agosto 1991 n.281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) Vista la legge 21/11/1981 n.689; Visto il T.UE.L. 18/08/2000 N.267; Letta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’Unesco a Parigi nella quale in particolare si proclama “... nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo (art. 10 comma b)...”; ORDINA 1. E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di perquoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi fatiche e rigori climatici; 2. E’ fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale; 3.E’ vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l’utilizzo di animali, anche a soli scopi espositivi, appartenenti o no a specie domestiche, nati o no in cattività; 4. E’ vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento, anche in occasione di fiere, mercati ecc. la cui vincita sia costituita da animali o che comunque comporti l’utilizzo totale o parziale degli stessi; 5. Fatto salvo per i cani appartenenti alle Forze dell’ordine, è fatto divieto di addestrare cani per la guardia, la difesa e l’attacco o per qualsiasi altro scopo che ricorra a metodi di addestramento utilizzanti mezzi che provochino turbamenti fisici o psichici; 6. E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle operate da operatori autorizzati dall’autorità competente nei casi e per gli scopi previsti dalla legge; 7. E’ fatto assoluto divieto di detenere gli animali in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonchè privarli dell’acqua e del cibo necessario e in spazi inferiori a cinque volte la loro misura lineare massima; 9. E’ vietata la sosta , anche temporanea, su tutto il territorio comunale di autotreni, furgoni, o mezzi simili, trasportanti animali vivi destinati al macello; 10. E’ vietato maltrattare i gatti che vivono liberi o spostarli dal loro habitat se non per motivi sanitari certificati dal servizio veterinario A.S.L. competente; 11. E’ vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali; 12 E’ vietato trasportare gli animali in condizioni e con mezzi tali da creare loro sofferenze e danni fisici; pertanto i contenitori devono essere tali da consentire loro la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi, qualora il tempo di trasporto e/o sosta dovesse superare le due ore, detti contenitori dovranno essere dotati di abbeveratoi. E’ vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri; 13. I cani condotti in luoghi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio. Inoltre i proprietari devono essere muniti di paletta raccogli escrementi da utilizzarsi obbligatoriamente all’uopo e che deve essere esibita per qualsiasi controllo delle forze dell’ordine. DISPONE 1. Che le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia saranno elevate dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento e i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 1550,00 (millecinquecentocinquanta) a Euro 2600,00 (Euro duemilaseicento) nonchè al sequestro degli animali secondo quanto previsto dalla legge; 2. Che le trasgressioni previste al punto 13 siano punite con la sanzione amministrativa di Euro 500,00 (Euro cinquecento) 3. Dispone altresì che la presente ordinanza entri in vigore dal 01/03/2002; 4. Dispone altresì che il presente provvedimento , attraverso l’Ufficio Polizia Municipale, sia notificato a: 4. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nonchè, della denuncia penale quando ricorrano i presupposti previsti dalla Legge. Il Sindaco
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