COMUNE DI MELEGNANO

PROVINCIA DI MILANO

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n. 3128 P.M./AE/ae

OGGETTO: Disciplina di impiego degli animali vivi

ORDINANZA N. 18/96

IL SINDACO

  • Considerata la necessità di richiamare l’attenzione sul doveroso rispetto per l’ambiente e per i diritti degli animali;
  • Visto che l’effetto positivo di stimolo della curiosità e della conoscenza degli animali esotici e selvatici viene sovente vanificato dall’erronea immagine che mostra l’animale avulso dal suo ambiente naturale e presentato in gabbie e contenitori, in condizioni che generalmente non tengono conto delle caratteristiche etologiche e che, pertanto risultano lesivi della immagine stessa degli animali;
  • Considerato che le aree comunali e le strutture di solito adibite non sono attrezzate in modo tale da garantire una adeguata raccolta e conseguente smaltimento dei rifiuti da deiezione, con il pericolo di generare inconvenienti igenico-sanitari;
  • Ritenuto quindi opportuno provvedere all’adozione di misure dirette alla tutela della igiene pubblica, non chè alla salvaguardia delle specie animali;

 

  • Visto l’art. 16 L. 24 novembre 1981 nr.689;
  • Visto l’art. 107 R.D. 3 marzo 1934 nr.383;
  • Visto l’art. 38 L. 8 giugno 1990, n. 142;

 

ORDINA

 

  • Che con decorrenza immediata è fatto divieto di utilizzare animali vivi nelle seguenti attività:
  1. come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei Luna Park, nelle Fiere e nelle Sagre ed in qualsiasi altra manifestazione pubblica o privata;
  2. esibizioni in spettacoli itineranti, giochi e mostre, fatta eccezione per le esposizioni ai concorsi di vario genere (bellezza simpatia, capacità di apprendimento degli animali domestici ecc.), purchè gli stessi animali siano tenuti in condizioni dignitose all’interno di box o al guinzaglio, con l’esclusione dell’uso di gabbie o altri strumenti similari;
  3. esibizioni all’interno di zoo ambulanti qualora l’impiego risulti contrario o lesivo della dignità dell’animale;

I trasgressori alle disposizioni sopra impartite saranno passibili, qualora non incorrano nella fattispecie di cui all’art. 727 c.p., di sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi dell’art. 107 R.D. 3 marzo 1934, di £. 100.000 oblabili immediatamente nelle mani dell’agente accertatore od entro 60 giorni dalla data di modifica, per ogni animale sottoposto alle attività di cui ai precedenti punti a), d) e c) o comunque utilizzato per scopi non attinenti all’attività autorizzata o per ogni animale utilizzato o detenuto in condizioni non dignitose, fino a un massimo di £. 1.000.000 da pagarsi con le modalità di cui sopra, oltre il numero di 10 (dieci) animali.

Ai sensi dell’art. 3, 4’ comma, L. nr. 241/90, in ottemperanza alla L.6 dicembre 1971 nr. 1034, è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio.

Il personale della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 31.01.1997

IL SINDACO

Arch. Pietro Mezzi

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