COMUNE DI MEDIGLIA

(COMUNE DI MILANO)

 

ORDINANZA N. 54 DEL 31.07.98

 

DISCIPLINA DI UTILIZZO DI ANIMALI VIVI

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare l’attenzione sul doveroso rispetto per l’ambiente e per i diritti degli animali;

Visto che l’effetto positivo di stimolo della curiosità e della conoscenza degli animali esotici e selvatici viene sovente vanificato dall’erronea immagine che mostra l’animale avulso dal suo ambiente naturale e presentato in gabbie e contenitori, in condizioni che generalmente non tengono conto delle caratteristiche etologiche e che, pertanto, risultano lesivi della immagine stessa degli animali;

Visto l’art. 107 RD 3 Marzo 1934 n. 383;

Visto l’art. 16 L. 24 Novembre 1981 n. 689;

Visto l’art. 38 L: 8 Giugno n. 142;

ORDINA

E’ fatto divieto con decorrenza immediata di utilizzare animali vivi nelle seguenti attività:

  1. come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei Luna Park, nelle fiere e nelle Sagre ed in qualsiasi altra manifestazione pubblica o privata;

     

  2. Esibizione in spettacoli, itinerari giochi e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e i concorsi di vario genere ( bellezza, simpatia, capacità di apprendimento degli animali domestici, ecc.), purchè gli stessi animali siano tenuti in condizioni dignitose all’interno di box o al guinzaglio, con l’esclusione dell’uso di gabbie o altri strumenti similari;

     

  3. Esibizione all’interno di zoo ambulanti qualora l’impiego risulti contrario o lesivo della dignità dell’animale;

 

I trasgressori alle disposizioni sopra impartite saranno passibili, qualora nella fattispecie all’art. 727 c.p. di sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell’art. 107 RD L. 3 Marzo 1934, n.383, di £. 100.000 oblabili immediatamente nelle mani dell’Agente accertatore o entro 60 giorni dalla data di notifica, per ogni animale sottoposto alle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 o comunque utilizzato per scopi non attinenti all’attività autorizzata o per ogni animale o utilizzato o detenuto in condizioni non dignitose, fino a un massimo di £. 1.000.000 da pagarsi con modalità di cui sopra, oltre il numero di 10 (dieci) animali.

Ai sensi dell’art. 3 4’ comma L. n. 241/90, in ottemperanza alla L. 6 Dicembre 1971 n. 1034 è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio.

Il personale della Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale; addì 31.07.98

IL SINDACO

Cesare Loris Mannucci

 

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