COMUNE DI MEDIGLIA (COMUNE DI MILANO)
ORDINANZA N. 54 DEL 31.07.98
DISCIPLINA DI UTILIZZO DI ANIMALI VIVI IL SINDACO Considerata la necessità di richiamare l’attenzione sul doveroso rispetto per l’ambiente e per i diritti degli animali; Visto che l’effetto positivo di stimolo della curiosità e della conoscenza degli animali esotici e selvatici viene sovente vanificato dall’erronea immagine che mostra l’animale avulso dal suo ambiente naturale e presentato in gabbie e contenitori, in condizioni che generalmente non tengono conto delle caratteristiche etologiche e che, pertanto, risultano lesivi della immagine stessa degli animali; Visto l’art. 107 RD 3 Marzo 1934 n. 383; Visto l’art. 16 L. 24 Novembre 1981 n. 689; Visto l’art. 38 L: 8 Giugno n. 142; ORDINA E’ fatto divieto con decorrenza immediata di utilizzare animali vivi nelle seguenti attività:
I trasgressori alle disposizioni sopra impartite saranno passibili, qualora nella fattispecie all’art. 727 c.p. di sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell’art. 107 RD L. 3 Marzo 1934, n.383, di £. 100.000 oblabili immediatamente nelle mani dell’Agente accertatore o entro 60 giorni dalla data di notifica, per ogni animale sottoposto alle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 o comunque utilizzato per scopi non attinenti all’attività autorizzata o per ogni animale o utilizzato o detenuto in condizioni non dignitose, fino a un massimo di £. 1.000.000 da pagarsi con modalità di cui sopra, oltre il numero di 10 (dieci) animali. Ai sensi dell’art. 3 4’ comma L. n. 241/90, in ottemperanza alla L. 6 Dicembre 1971 n. 1034 è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. Il personale della Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza. Dalla Residenza Municipale; addì 31.07.98 IL SINDACO Cesare Loris Mannucci
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