COMUNE DI FIRENZE
Funzionale 32 - Settore Tutela Ambientale Ufficio per i Diritti degli animali
ORDINANZA N° 8418
IL SINDACO
PREMESSO che sono stati segnalati casi di accattonaggio, in varie parti del territorio cittadino, con l'utilizzo degli animali domestici, in condizioni tali da determinare stati di maltrattamento, o con cuccioli ancora lattanti o da svezzare, oppure non in buono stato di salute;
RICHIAMATO l'art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza lull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'Ente Nazionale Protezione Animali;
VISTO l'art. della L. 12/6/1913, che proibisce gli atti crudeli su animali ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale;
VISTO il R.D. 19/10/1930 n° 1398 (art. 638 Codice Penale), inerente l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui;
VISTA la L. 22/11/1993 (nuovo art. 727 Codice Penale), riguardante il trattamento di animali;
RICHIAMATI gli articoli 1,2,4 e 5 della L. 14/8/1991 n° 281, che disciplinano la tutela degli animali da affezione, attribuendo al Comune specifici compiti in materia di randagismo;
VISTA laCircolare del 10/3/1992 n° 9 del Ministero della Sanità, che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali già indicate dalla L: 281/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello;
VISTO l'art. 1 della L.R. 8/4/1995 n° 43, con il quale la Regione Toscana dichira di promuovere la disciplina e la tutela degli animali d'affezione;
VISTA l'Ordinanza del Sindacato di Firenze n° 2073 del 7/7/1988, che vieta comportamenti lesivi nei confronti degli animali;
PRESO ATTO che le procedure finora adottate non hanno consentito di portare a positiva soluzione le situazioni di maltrattamento verificate nei casi di accattonaggio con animali, in quanto gli animali stessi sono successivamente restituiti su richiesta dell'interassato;
RILEVATO che il maltrattamento o l'improprio uso di animali domestici è vietato dalle disposizioni sopra citate ed è in contrasto con i principi etici della collettività;
CONSIDERATO INOLTRE che i maltrattamenti sopra descritti sono in netto contrasto con la sensibilità dei cittadini e con la civiltà e la cultura propri della città di Firenze;
RAVVISATA PERTANTO la necessità di emanare disposizioni al riguardo al fine di tutelare gli animali oggetto di maltrattamenti o di utilizzo improprio, ed in particolare i cuccioli, disponendo il sequestro ed il ricovero degli animali stessi presso la struttura comunale per le cure necessarie ed il successivo affidamento ad un diverso proprietario che dia le necessarie garanzie previste dalla normativa vigente;
VISTA la dichiarazione inviata in data 15 novembre 1996 prot n° 6931 dell'Associazione Amici del Cane e del Gatto, con la quale l'Associazione stessa si impegna, considerata la mancanza attuale di strutture per ospitare i cuccioli requisiti da parte dell'Amministrazione, ad accudire i cuccioli stessi attraverso le potenzialità offerte dai propri associati fino al termine del loro svezzamento;
RITENUTO INOLTRE di dover revocare l'Ordinanza Sindacale n° 2471 del 2 aprile 1996 in quanto in contrasto con la normativa vigente;
VISTO il comma 2 dell'art. 38 della L. 142/1990;
VISTO il comma 2 dell'art. 85 dello Statuto del Comune di Firenze e ritenuto necessario, considerata l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
ORDINA
1) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2) Gli animali domestici rivenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati e ricoverati a cura degli organi di vigilanza presso la struttura comunale di Viale Corsica 4, gestita dall'Unità Operativa Veterinaria-Sanità Animale della USL 10.
3) Gli animali suddetti saranno quindi affidati, a cura della struttura comunale e con l'ausilio delle associazioni protezioniste, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di legge. Gli animali con cuccioli o i cuccioli da svezzare saranno dati in affidamento temporaneo, dal Servizio Veterinario suddetto, all'Associazione Unione Amici del Cane e del Gatto fino al termine del loro svezzamento;
Fatte salve le responzabilità penali in materia, le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000.
La Polizia Municipale e gli altri organi a ciò preposti per Legge o Regolamento sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima.
REVOCA
L'Ordinanza Sindacale n° 2471 del 2 aprile 1996.
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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