COMUNE DI CREMONA

 

IL SINDACO

  • visto l'art. 28 del vigente Regolamento di Polizia Municipale che al comma 2 così recita: "E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali";

  • ritenuto opportuno dettare una puntuale specificazione delle tipologie di comportamenti che integrano le previsioni della suddetta norma regolamentare, in quanto pregiudizievoli per le condizioni minimali di salute e benessere degli animali;

  • visto il parere espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 24 marzo 1999

ORDINA

  1. é fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego o la specie o l'età;
  2. é fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di deambulazione tipici della loro specie di appartenenza, nonché detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico;
  3. ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, eventualmente avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, accertano la violazione e provvedono al sequestro immediato dell'animale e al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, le strutture di cui sopra potranno affidare l'animale in adozione permanente al custode o ad altre persone che ne facciano richiesta;
  4. é fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali in stato di denutrizione, precarie condizioni di salute, evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione, o comunque sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti; eventualmente avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, gli organi di vigilanza accertano la violazione e provvedono al sequestro immediato dell'animale, e al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso di requisiti ritenuti adeguati; successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, le strutture di cui sopra potranno dare l'animale in adozione permanente al custode o ad altre persone che ne facciano richiesta;
  5. é fatto assoluto divieto di abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del Comune;
  6. é consentito fornire cibo alle colonie di gatti randagi, provvedendo alla sollecita rimozione di eventuali avanzi e all'asportazione dei contenitori vuoti;
  7. é fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, a eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
  8. nel caso di cani tenuti alla catena questa dovrà avere una lunghezza non inferiore a m 4 (quattro), fissata a un'altezza da terra non superiore a m 1 (uno), oppure una lunghezza non inferiore a m 3 (tre) se collegata con apposito anello a un cavo aereo avente una lunghezza minima di m 5 (cinque) e steso a un'altezza massima da terra di m 2 (due);
  9. nel caso di cani tenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore ai 9 (nove) mq e ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 3 (tre) mq;
  10. in ogni caso i cani tenuti all'aperto devono poter disporre di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove essi possano proteggersi dalle intemperie;
  11. é fatto divieto di addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche;
  12. le gabbie per uccelli devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere di 6 (sei) volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime devono essere in rapporto aumentate. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie;
  13. é vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
  14. é vietata la custodia di pesci in modo continuativo in acqua in quantità insufficiente, povera di ossigeno, e in condizioni di temperatura, salinità e pH non conformi alle loro esigenze fisiologiche specifiche; il ricambio e l'ossigenazione dell'acqua devono essere garantiti; la lunghezza minima del contenitore deve essere 7 (sette) volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a tre animali nel medesimo contenitore le dimensioni minime devono essere aumentate in proporzione;
  15. l'esposizione di animali vivi nelle vetrine dei negozi é assoggettata al rispetto delle condizioni ambientali necessarie al loro benessere. In particolare, pesci e rettili devono essere contenuti in appositi acquari, terrari e terracquari; i cani e gatti devono essere tenuti al riparo dei raggi solari e nel rispetto delle condizioni ambientali previste dal punto 2 della presente ordinanza, devono disporre di uno spazio adeguato alla loro mole e numero che non deve comunque essere inferiore, per ciascuna specie, alle due unità e non superiore alle quattro, e devono avere un'età compresa tra i 2 (due) e i 4 (quattro) mesi e devono aver iniziato il ciclo di vaccinazione e di svermatura certificati da un medico veterinario; cani e gatti non possono essere tenuti nello stesso spazio salvo il caso in cui possano essere esposti un solo cucciolo di cane e un solo cucciolo di gatto abituati a una convivenza tranquilla; gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, con il cibo somministrato nei tempi previsti e i suoi resti rimossi; il pavimento della vetrina o della gabbia dove vengono esposti cani e gatti deve disporre di materiale assorbente le deiezioni che deve essere ricambiato e/o pulito almeno tre volte al giorno;
  16. é vietato costringere alla convivenza animali appartenenti a specie tra loro incompatibili;
  17. é vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se é il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.
  18. é vietato l'utilizzo di animali d'affezione e da compagnia in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, comprese le mostre-mercato e gli zoo ambulanti. Tale norma si applica a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali, o che da una verifica preventiva risultino non aver ottemperato alle necessarie cure sanitarie degli animali o che li detengano in condizioni di disagio. Sono autorizzati le esposizioni e concorsi di bellezza, simpatia e capacità di apprendimento e gli spettacoli circensi; per questi ultimi gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie; l'Amministrazione Comunale potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali; é fatto comunque divieto di utilizzare nei circhi animali il cui trasporto e detenzione siano incompatibili con le caratteristiche biologiche della specie;
  19. non é consentito di norma detenere, mettere in palio o utilizzare a qualsiasi titolo animali vivi nei Parchi di divertimento e nell'ambito delle altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, allestite nel territorio comunale. Pertanto le domande per l'installazione di attrazioni, che comprendano la presenza di animali, non potranno essere accolte. In deroga a quanto sopra, gli abituali frequentatori del Parco Tradizionale, titolari di rotonde e simili giochi, che mettono in palio animali vivi, potranno essere ammessi con la stessa attrazione, limitatamente alle due edizioni del Luna Park successive all'entrata in vigore del Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante; in seguito, potranno ottenere ancora la concessione solo se avranno provveduto o a sostituire la propria attrazione, ovvero a riconvertirla, sostituendo gli animali con premi costituiti da oggetti inanimati, salvo che mettano in essere misure atte a garantire condizioni di sicuro benessere per gli animali, che siano riconosciute valide dall'Amministrazione Comunale, alla quale dovranno pertanto presentare, entro lo stesso termine, apposita relazione sugli interventi attuati.
  20. é vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei;
  21. é vietato trasportare animali nel baule dell'autovettura, anche se questo viene mantenuto parzialmente aperto, salvo quando questa disponga di un impianto di aerazione del baule collegato con l'impianto centrale;
  22. il trasporto dei cani su mezzi pubblici é consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.

Cremona, lì 14 Aprile 1999

IL SINDACO
(Dott. Prof. Paolo Bodini)

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