Mendicare con gli animali

Si vedono spesso per le vie della citta', persone che chiedono l'elemosina accompagnati da poveri cani malandati, malnutriti, ai quali vengono somministrati tranquillanti e sonniferi per renderli tranquilli ed immobili.
La giornata del mendicante e' molto proficua in quanto la tenerezza dell'animale spinge tanti passanti alle generose offerte di denaro. E' chiaro che questo e' sfruttamento di animali che spesso sono cuccioli di poche settimane di vita.
Alla vista di queste scene, e' possibile chiedere l'intervento della polizia municipale e della polizia veterinaria dell'Asl le quali, su indicazione dell'autorita' giudiziaria, possono porre sotto sequestro gli animali, verificarne le condizioni di trattamento ed eventualmente, restituirli al possessore dopo averli sterelizzati, in modo da impedire il riprodursi del fenomeno del randagismo.
I Comuni di Milano, Roma e Napoli hanno adottato delibere sindacali che vietano la questua con animali, in particolare con lo sfruttamento di cuccioli.

Stampate l'Ordinanza del Comune di Milano e portatela sempre con voi. Potrebbe esservi utile ogni qual volta assistete ad un accattonaggio con uso di animali.

Milano
ORDINANZA COMUNALE CONTRO L'ACCATTONAGGIO CON ANIMALI


Comune di Milano 
Settore Ambiente
ATTI P.G.4.500.020/98 - Amb.R.1.8.756/98
Divieto di esibire animali di qualsiasi specie allo scopo di suscitare l'altrui pietā durante la pratica dell'accattonaggio.

Il Sindaco

Rilevato che sul territorio comunale č in aumento il fenomeno dell'utilizzo di animali allo scopo di raccogliere elemosine o altre utilitā facendo leva sulla sensibilitā dei cittadini e che gli animali impiegati per questo tipo di attivitā sono spesso cuccioli o femmine in avanzato stato di gravidanza e che comunque risultano custoditi in condizioni non consone al benessere degli animali, alla tutela della salute pubblica e alla profilassi delle malattie infettive ed infestive;
visto l'art. 4 lettera b della Legge Regionale 24.06.88, n.°34;
vista la Legge 22.11.1993 - n.° 473 Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;
visto l'art. 69 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n.° 773) che vieta senza licenza del Sindaco l'esposizione alla pubblica vista di animali al fine di trarne lucro;
vista la legge 14.8.1991 n.° 281 sulla prevenzione del randagismo;
visti gli articoli 13, 18 e 19 della legge n.° 689/81;
visto l'art. 38, comma 1 della legge n.° 142/90,

ordina

E' fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietā.
La violazione alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilitā penali, č punita con la sanzione amministrativa da lit. 100.000 a lit. 600.000 con contestuale sequestro amministrativo degli animali impiegati per l'attivitā di accattonaggio e ricovero degli stessi presso strutture della A.S.L. o altre strutture autorizzate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.


Dalla Residenza Comunale
     

Il Segretario Generale                                                                                  Il Sindaco

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