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il divieto assoluto di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali con cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali comunque in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione, o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;
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in caso di violazione dei predetti divieti, la sanzione amministrativa dovuta va da £. 50.000 a £. 300.000 con conseguente sanzione amministrativa accessoria di confisca dell'animale;
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gli organi di vigilanza accertano la violazione e provvedono al sequestro immediato dell'animale, provvedendo al suo ricovero presso idonee strutture;
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le strutture di cui sopra potranno dare l'animale in adozione permanente al custode o altre persone che ne facciano richiesta;
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