Ordinanza in merito all'utilizzo di animali vivi |
Descrizione: DIVIETO a chiunque sul territorio di utilizzare animali vivi: - come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna park e nelle fiere e sagre; - in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, simpatia e di capacitą di apprendimento degli animali da affezione o comunque domestici, purchč siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio con esclusione dell'uso delle gabbie o altri strumenti similari; - in esibizioni all'interno di zoo ambulanti qualora l'impiego risulti contrario o lesivo della dignitą dell'animale e in contrasto con i singoli provvedimenti autorizzativi. L'utilizzo di animali, in parziale deroga a al predetto divieto, č consentito ai circhi che comunque potranno utilizzarli solo per spettacoli circensi. SANZIONI I trasgressori, qualora la condotta non integri l'ipotesi di reato di cui all'art. n. 727 del Codice Penale o sia prevista e punita dall'art. n. 9. del T.U.L.P.S., sono passabili della sanzione pecunaria amministrativa di L. 100.000 pagabili immediatamente nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, per ogni animale detenuto illegalmento o comunque per scopi non attinenti all'attivitą autorizzata fino al massimo di L. 1.000.000 da pagarsi con le modalitą di cui sopra, oltre il numero di 10 animali. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. Cittą di Bologna, il Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione dell'Ordinanza. Normativa generale di riferimento ORDINANZA SINDACALE P.G. 173247 del 22.12.1995 |