Egregi signori
fossimo cittadini di Motta Visconti denunceremmo immediatamente il sindaco che contravviene alla legge di tutela degli animali.
Per rinfrescare la memoria a questa signora le vogliamo ricordarle tutte le leggi emesse dal Parlamento italiano, in particolare la legge quadro 281 del 14 agosto 1991 che all'art. 2 recita: E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Il sindaco di Motta Visconti si sente forse cittadino di un altro Paese?  Ricordiamo che più un Paese è civile più ha cura dei suoi animali.
E' vergognoso constatare quanta ignoranza e illegalità venga da un primo cittadino, uno che dovrebbe essere al servizio della comunità la quale è regolata da leggi emesse dai propri rappresentanti.
Vergognoso constatare come davanti a uno sfruttamento massiccio, crudele, ignobile di creature senzienti (per la vivisezione, per il nostro "pane" quotidiano, per il nostro divertimento sanguinario - caccia, feste sadiche -, per la guida ai ciechi, per aiuto agli handicappati, per la polizia, per le valanghe, per..... infinite altre situazioni in cui gli animali rappresentano gli schiavi di una volta, qualcuno dice anche di affamarli, di farli cioè morire di fame.
In una società che conosce la violenza, che non è capace di frenare il proprio disagio distruttivo, chi deve dare esempio e servire il bene comune aggiunge violenza a violenza senza battere ciglio, senza il minimo turbamento morale, la più piccola incrinatura della propria corazza rugginosa.
E pensare che gli animali vengono anche utilizzati per curare, introdotti negli ospedali per il sollievo dei malati umani! Ha mai sentito parlare signor sindaco della pet terapy? Lei invece paventa rischi sanitari inesistenti, allucinazioni da medioevo.
Non ci sono parole per definire il degrado morale di una coscienza.
Chiediamo ai cittadini di Motta Visconti di giudicare, denunciare e ricordare.
 

........................GRUPPO BAIRO Onlus        
bairo.info
 

firme dei sostenitori del messaggio: 

p.s. articolo di cronaca in allegato

fonte: animalieanimali


IL SINDACO ORDINA: "NIENTE CIBO PER I GATTI!"

Incredibile Ordinanza di divieto a Motta Visconti,un piccolo centro del milanese.


Motta Visconti (Milano) - Grazie al tam-tam del volontariato ci è arrivata l'Ordinanza del Sindaco di Motta Visconti, cittadina di 6.834 abitanti in provincia di Milano. Il Sindaco Laura Cazzola l'ha emessa con il numero 47, il 23 maggio scorso. Ordina "il divieto per la popolazione di abbandonare mangime allo scopo di alimentare gli animali randagi" e fin qui potrebbe essere un richiamo, giustissimo, a tener pulito. Poi però dice che "il suddetto divieto di alimentazione", così non lascia purtroppo dubbi, riguarda tutto il territorio cittadino e, particolarmente, i luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio (non specifica per cosa, ndr) quali la Casa di Riposo, gli ambulatori,edici, l'Asilo Nido, le Scuole per l'infanzia, le Scuole elementari e medie e le aree giochi bimbi".
E' evidente la preoccupazione del Sindaco per motivi igienico-sanitari. Ora, l'Ordinanza è di per sè un atto urgente, improprogabile, che si emette in casi non affrontabili in altra maniera. Così leggo con attenzione le motivazioni: è citata, genericamente, "l'abitudine di alcuni cittadini di alimentare i gatti randagi con grandi quantità di cibo lasciate agli angoli delle strade pubbliche", che ciò "richiama ratti", vi sono dunque "costi per le operazioni di pulizia". Prove dei problemi igienico-sanitari? nulla. Anzi la Asl viene citata. Non ha fornito alcuna prova, alcun elemento per attestare questo pericolo, ed il Sindaco scrive che "è stata interpellata dalla sottoscritta per le vie brevi" ovvero non vi è traccia scritta del suo parere...
Ora qualsiasi abitante di Motta Visconti con una raccomandata a/r al Prefetto e con una lettera senza affrancatura al Presidente della Repubblica, otterrebbe invito al ritiro/sentenza identica a quella che riporto più avanti contro una simile Ordinanza di un Sindaco non distante da Motta Visconti.
Quello che preoccupa è che non solo la prima cittadina ignori che esiste un diritto, sancito dalla Legge nazionale 281 del 1991, all'accudimento delle colonie feline, ed un principio ribadito più volte dalla Corte di Cassazione secondo il quale il non accudimento integra il reato di maltrattamento previsto dall'articolo 544 ter del Codice penale. Quello che preoccupa è che un Sindaco non richiami i cittadini eventualmente ineducati che lasciano sporco, che non fissi al limite un'Ordinanza per aumentare le sanzioni pecuniarie amministrative per chi deteriora il suolo pubblico.
No, "fa prima" vietando di sfamare gli animali, contravvenendo a norme dello Stato ben superiori alla sua Ordinanza. E senza uno straccio di prova sanitaria secondo la quale esiste un pur minimo problema igienico. Così pensa di cancellare la vita animale proprio dai luoghi deputati all'educazione, all'incontro.
Il sito del Comune non è raggiungibile. Così chi vuol far conoscere il suo pensiero al Sindaco ha a disposizione il fax 02.90009071
Gianluca Felicetti

PS
La Regione Lombardia, prima in Italia per popolazione umana, è l'unica a non avere una norma di recepimento della legge nazionale sul randagismo. Questa Giunta e questo nuovo Consiglio troveranno il tempo per riparare ad un ritardo, unica Regione italiana, di quindici anni?

Sentenza: Annullamento Ordinanza Sindaco di Galliate "divieto alimentazione animali randagi".
(Consiglio di Stato - Sez. III - Adunanza del 16.9.1997 - Sentenza 883 )

Oggetto: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblicapo proposto dalla Sig.ra Roberta Corradi per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del comune di Galliate del 29.8.95, n. 87 e la dichiarazione di inefficacia della sanzione amministrativa comminatale.
Visto:
- la relazione trasmessa con nota del 14.5.97 e pervenuta il 2.6.97, con la quale il Ministero della Sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
- esaminati gli atti ed udito il relatore;
Considerato:
- che l'articolo 12, comma 2, della legge della regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 34, dispone che "qualora si renda necessario, il comune, con il servizio veterinario della ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento d'attuazione: a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazíone degli animali in affidamento od altra sede più idonea";
- che il sindaco di Galliate, con l'ordinanza qui impugnata, non ha disposto alcuno degli interventi sopra menzionati (nonostante che l'associazione protezione animali - Amici dei Gatti gli avesse, formalmente proposto la costruzione di un gattile), ma ha vietato di deporre alimenti di qualunque genere per la nutrizione dei gatti randagi o che, comunque, vivano in libertà in determinate zone del territorio comunale, disponendo sanzioni amministrative per i contravventori;
- che nessuna norma di legge, né statale né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro "habitat", cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio;
- che l'Ordinanza impugnata viola anche l'art. 2 della legge 14.8.1981, n. 281 (legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione dei randagismo), secondo cui "i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo... Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le UU.SS.LL., avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura e la salute e le condizioni di sopravvivenza";
- che l'affermazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, relativa ai "possibili rischi per la salute umana a causa di malattie zootecniche", determinati dalla presenza delle colonie feline, è smentita dalla relazione allegata in atti, redatta dal responsabile del servizio veterinario della U.S.S.L. competente, a seguito di sopralluoghi effettuati su richiesta dei sindaco stesso, da cui risulta che i sopralluoghi, finalizzati ad evidenziare, attraverso l'osservazione macroscopica degli animati, sintomatologie evidenti riferite a malattie contagiose in atto, hanno avuto esito negativo;
- che l'ordinanza impugnata, per i motivi sopra esposti, deve ritenersi illegittima;
- che altrettanto va detto - conseguentemente - per la sanzione amministrativa inflitta al ricorrente con verbale n. 463 - del 7 giugno 1996, per violazione della medesima ordinanza;
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto.

 

Risposta del sindaco di Motta Visconti (MI) Laura Cazzola e cronaca del quotidiano "Il Giorno"

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