Da L'indipendente - settembre 1993 - Circolare n. 33 del 12 agosto 1993
IL MINISTRO DELLA SANITA' ACCUSA "VENGONO MANDATI IN GERMANIA"
Attraverso una circolare, inviata alle Regioni, alle Prefetture e al Comando generale dei Nas (i carabinieri del Nucleo anti-sofisticazione), il ministro Maria Pia Garavaglia ha messo in guardia gli organismi preposti alla vigilanza in materia di animali. Ecco il testo del documento.
Continuano a pervenire segnalazioni di affidamenti di cani randagi da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che spesso si presentano sotto l'egida di Associazioni protezionistiche e che invece fungerebbero da intermediari con organizzazioni straniere che nulla hanno a che vedere con la protezione animale.
Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani ma anche di gatti che, prelevati a cifre irrisorie in Italia, verrebbero dirottati e rivenduti a cifre piu' elevate in Germania Federale, Austria e Svizzera ed anche in altri Paesi per essere destinati alla sperimentazione, vigendo in tali Paesi norme meno restrittive che in Italia.
Si raccomanda pertanto, per quanto di competenza, di attenersi scrupolosamente alla normativa vigente affinche' distrazioni o buonafede nell'affido degli animali non favoriscano il traffico in argomento.
Si richiama particolarmente che, a norma dell'art. 2 della legge 281 del 14/8/1991, i cani ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia trascorso il termine di 60 gg. onde dare modo ai legittimi proprietari di rientrarne in possesso. Occorre quindi registrare i cani riportando numero del tatuaggio, data di ingresso nonche' data di uscita e numero progressivo della scheda di affidamento. Inoltre nelle modalita' di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di Associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilita' dello stesso.
Si ritiene, che in attesa di intraprendere le piu' restrittive misure che si dovessero rendere necessarie, all'atto della cessione occorre mettere particolare cura nella compilazione della scheda di affido che deve riportare in modo chiaro gli elementi identificativi del soggetto che viene ceduto (razza, mantello, sesso, eta' approssimativa e tatuaggio), nonche' la dichiarazione sottoscritta dall'affidatario che si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso di se' e a non cederlo se non previa segnalazione alla U.S.L. competente. L'affidatario deve pertanto fornire l'esatto recapito dove l'animale sara' mantenuto che deve essere riportato sulla scheda assieme agli altri dati (nome, cognome, residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido e luogo del rilascio); copia delle schede deve essere conservata presso il canile a disposizione per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identita' dell'affidatario.
Sara' opportuno non cedere cani conto terzi ma direttamente all'interessato, valutando le motivazioni della richiesta caso per caso, o limitando, se occorre, il numero dei cani ceduti per persona, come pure non cedere cani in tempi differenti alla stessa persona se non dopo aver accertato o fatto accertare lo stato degli animali precedentemente prelevati. Egualmente con particolare cautela devono essere considerate le richieste che pervengono da parte di persone non residenti o addirittura residenti all'estero.
Si ravvisa l'opportunita' di segnalare a questo Ministero, per aprire le necessarie indagini i casi sospetti soprattutto in relazione a cessioni o a richieste di cessioni ricorrenti nel tempo da parte della stessa persona o dello stesso Ente.
Si sollecita infine, per quelle Regioni che gia' non lo avessero fatto, l'istituzione dell'anagrafe canina nonche' l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per razionalizzare il funzionamento o migliorarne la gestione.