ART. 727 Codice Penale


Oggi come oggi, il caposaldo giuridico della difesa dei diritti animali è costituito dall'Art. 727 del Codice Penale.
Esso costituisce il punto d'arrivo di un lungo dibattito sulla dignità degli animali e sulle possibilità di tutelare i loro diritti fondamentali .
(cliccate per leggere il testo completo)


Oggi dopo la modifica apportata dalla legge 22 novembre 1993 N. 473, il nuovo Art. 727 è sicuramente più ampio e articolato di quello vecchio, prevede più casi e pene severe. Dovrebbe avere maggiore efficacia deterrente, anche se non appare ancora del tutto sufficiente ai fini di una piena tutela degli animali.
Ma vediamo in sintesi i punti più importanti :
L'Art. 727 del C.P. punisce con multe da 2 a 10 milioni i maltrattamenti degli animali e l'abbandono di animali domestici. Se assistete all'abbandono di un cane o gatto, prendete il numero di targa e denunciate il crimine alla polizia stradale o ai  carabinieri.

Se il maltrattamento è ancora in corso segnalatelo con urgenza onde evitare il protrarsi del reato in base
all'Art. 55 del C.P. La condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario dell'USSL o da una guardia zoofila dell'E.N.P.A.

Gli animali devono essere tenuti in condizioni compatibili con la natura propria della specie, valutata anche secondo le necessità etologiche dell'animale. Ciò vuol dire in pratica che è vietato tenere cani alla catena
cortissima tutto il giorno, che questi devono avere cibo, acqua ed un riparo dal freddo, dalla pioggia, dal sole.

E' severamente vietato far lottare tra loro i cani o altri animali. Sono previste sanzioni accessorie per certe attività economiche come il trasporto, la mattazione,lo spettacolo, il commercio di animali: confisca degli animali stessi
revoca di autorizzazioni e licenze, interdizione dall'attività.

Potete far ricorso all'Art. 638 del C.P. qualora abbiano ucciso il vostro animale, denunciando il colpevole anche per l'arte 727 del C.P. la multa prevista è fino a Lit. 600.000; se l'animale è stato ucciso, c'è l'arresto da 6 mesi a 4 anni.
Il nuovo articolo 727 C.P. resta reato. Non e' stato infatti depenalizzato. Questo e' un punto fondamentale, perche' se fosse stato depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice infrazione amministrativa di ordine pecuniario, senza procedimento penale e soprattutto senza le possibilità di intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, etc.).
 

 

Per indicazioni su come denunciare uno degli illeciti contemplati da questo articolo alle autorità competenti, nella home page troverete la denuncia pronta da compilare.


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