Questa sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa, per l'importanza che riveste nella microconflittualità con gli enti locali, deve essere collocata in una pagina permanente [....] Invito, quindi, chi ha formalmente contestato al sindaco l'ordinanza, a ripresentare opposizione riportando i passaggi evidenziati, dopodiché, qualora i sindaco omettesse di ritirare l'ordinanza, di chiedere in ragione di tale sentenza, l'intervento gerarchico al Prefetto. Occorre tener conto che il sindaco, in materia sanitaria, è Ufficiale del Governo, (quindi non sindaco), pertanto risponde direttamente al Prefetto, il quale, a sua volta, rappresenta il Governo in ambito provinciale ed è tenuto a provvedervi in via sostitutiva. Mauro Bottigelli |
Sentenza: Annullamento ordinanza sindaco di Galliate "divieto alimentazione animali randagi". ( Consiglio di Stato - Sez. III - Adunanza del 16.9.1997 - Sentenza 883 ) |
Oggetto: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra Roberta Corradi per lannullamento dellordinanza del Sindaco del comune di Galliate del 29.8.95, n. 87 e la dichiarazione di inefficacia della sanzione amministrativa comminatale. Visto: - la relazione trasmessa con nota del 14.5.97 e pervenuta il 2.6.97, con la quale il Ministero della Sanità, Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto; - esaminati gli atti ed udito il relatore; Considerato: - che l'articolo 12, comma 2, della legge della regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 34, dispone che "qualora si renda necessario, il comune, con il servizio veterinario della ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento d'attuazione: a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazíone degli animali in affidamento od altra sede più idonea"; - che il sindaco di Galliate, con l'ordinanza qui impugnata, non ha disposto alcuno degli interventi sopra menzionati (nonostante che l'associazione protezione animali - Amici dei Gatti gli avesse, formalmente proposto la costruzione di un gattile), ma ha vietato di deporre alimenti di qualunque genere per la nutrizione dei gatti randagi o che, comunque, vivano in libertà in determinate zone del territorio comunale, disponendo sanzioni amministrative per i contravventori; - che nessuna norma di legge, né statale né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro "habitat", cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio; - che l'ordinanza impugnata viola anche l'art. 2 della legge 14.8.1981, n. 281 (legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione dei randagismo), secondo cui "i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo... Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le UU.SS.LL., avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura e la salute e le condizioni di sopravvivenza"; - che l'affermazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, relativa ai "possibili rischi per la salute umana a causa di malattie zootecniche", determinati dalla presenza delle colonie feline, è smentita dalla relazione allegata in atti, redatta dal responsabile del servizio veterinario della U.S.S.L. competente, a seguito di sopralluoghi effettuati su richiesta dei sindaco stesso, da cui risulta che i sopralluoghi, finalizzati ad evidenziare, attraverso l'osservazione macroscopica degli animati, sintomatologie evidenti riferite a malattie contagiose in atto, hanno avuto esito negativo; - che l'ordinanza impugnata, per i motivi sopra esposti, deve ritenersi illegittima; - che altrettanto va detto - conseguentemente - per la sanzione amministrativa inflitta al ricorrente con verbale n. 463 - del 7 giugno 1996, per violazione della medesima ordinanza; P.Q.M. esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto. |